[1]Gestione delle informazioni
[2]1. Per adempiere i propri compiti ai sensi del presente Accordo, il centro comune avra' cura di annotare, tramite un registro degli eventi, tutte le domande trattate dalle Parti. Soltanto gli agenti in servizio nel centro comune hanno accesso diretto a questo sistema di controllo delle pratiche. 2. Le modalita' di gestione, trattamento, conservazione e cancellazione delle informazioni presso il centro comune, saranno definite congiuntamente, in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali in base alle procedure previste dal Protocollo del 17 settembre 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo all'istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale.
Testo vigente dal 10 agosto 2016
