[1]Emendamenti
[2]Il presente Accordo potra' essere emendato con il consenso reciproco delle Parti attraverso le rispettive procedure interne. Gli emendamenti costituiranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore in conformita' a quanto disposto dall'art. 43 del presente Accordo.
Testo vigente dal 10 agosto 2016
