[1]AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI

[2]12.1 Le Parti possono concludere intese supplementari relative a ciascun settore di cooperazione di cui agli articoli 3 e 4 del presente Accordo. 12.2 I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformita' alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le rispettive normative nazionali. 12.3 I Programmi di attuazione che consentiranno di dare efficacia al presente Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica Federale Democratica di Etiopia, su basi d'interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri di entrambi i Paesi e con le competenti Autorita' per la Sicurezza, per gli aspetti riguardanti le informazioni classificate, laddove applicabile. 12.4 Il presente Accordo potra' essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite uno Scambio di note, attraverso i canali diplomatici. 12.5 I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'Articolo 13, comma 13.1 (ENTRATA IN VIGORE, DURATA E TERMINE) del presente Accordo.

Testo vigente dal 4 agosto 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-07-17;90~accordo-art12 · fonte su Normattiva