[1]Modifica o integrazione dell'Accordo e clausola di neutralita' finanziaria
[2]Il presente Accordo potra' essere modificato e/o integrato di comune accordo dalle Parti; eventuali modifiche e integrazioni entreranno in vigore nel rispetto delle procedure di cui all'Articolo 16. Le attivita' previste dal presente Accordo saranno attuate dalle Parti senza oneri aggiuntivi per i rispettivi bilanci ordinari.
Testo vigente dal 25 luglio 2023
