[1]Rifiuto di assistenza

[2]1. L'assistenza prevista nel presente Accordo puo' essere respinta, totalmente o in parte, se l'Autorita' competente interessata ritiene che l'esecuzione della richiesta possa compromettere la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali del proprio Stato, o ritenga che sia in contrasto con la normativa nazionale vigente nel proprio Paese o con i propri obblighi internazionali. 2. L'assistenza puo' essere inoltre rifiutata se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse dell'Autorita' competente richiesta. 3. Qualora possibile, l'Autorita' competente richiesta, prima di prendere una decisione sul rifiuto dell'assistenza richiesta nell'ambito del presente Accordo, si consulta con l'Autorita' competente richiedente al fine di stabilire se l'assistenza puo' essere fornita a determinate condizioni. Qualora l'Autorita' competente richiedente accetti di ricevere l'assistenza alle condizioni proposte, essa dovra' ottemperarvi. 4. L'Autorita' competente richiedente riceve notifica scritta e motivata sul totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta.

Testo vigente dal 10 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155~art8 · fonte su Normattiva