[1]Rifiuto dell'assistenza

[2]1. L'assistenza prevista nel presente Accordo puo' essere rifiutata se l'Autorita' competente richiesta ritiene che l'esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per i diritti umani e le liberta' fondamentali, la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali, o ritiene che sia in conflitto con la legislazione nazionale, con i rispettivi obblighi internazionali o, per quanto riguarda la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea. 2. L'assistenza puo' anche essere respinta se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per l'Autorita' competente richiesta. 3. L'Autorita' competente richiesta puo', prima di rifiutare l'assistenza, consultare l'Autorita' competente richiedente al fine di verificare se l'assistenza puo' essere fornita secondo i termini e le condizioni che si reputano necessari. In caso di accettazione di tali condizioni da parte di entrambe le Autorita' competenti, esse devono impegnarsi a rispettarle. 4. L'Autorita' competente richiesta comunica per iscritto all'Autorita' competente richiedente il totale o parziale rifiuto di assistenza, con una spiegazione delle ragioni di tale rifiuto.

Testo vigente dal 15 ottobre 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-09-30;148~accordo-art7 · fonte su Normattiva