[1]dei Familiari del Personale dell'EASO

[2]Su richiesta dell'Ufficio, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia puo' autorizzare i Familiari del Personale statutario a svolgere in Italia un'attivita' di lavoro autonomo o dipendente in Italia. I predetti Familiari e i loro datori di lavoro saranno soggetti alla normativa italiana applicabile in materia fiscale, di previdenza sociale e di diritto del lavoro. Se un familiare desidera intraprendere una nuova attivita' di lavoro o riavviare un'attivita' lavorativa precedentemente conclusa, l'Ufficio presenta una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del presente articolo. I privilegi e le immunita' di cui al presente accordo non si applicano alle attivita' lavorative autorizzate in base al presente articolo.

Testo vigente dal 29 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;155~accordo-art11 · fonte su Normattiva