1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia rilascia ai membri del Personale dell'Ufficio con una assegnazione minima di un anno, ai loro Familiari e alle persone al seguito al loro servizio domestico una carta d'identita' che specifichi lo status del titolare. Tale carta e' emessa solo a scopo identificativo. 2. Senza modificare le disposizioni degli articoli da 11 a 15 del Protocollo, si conviene specificamente che il Personale statutario dell'Ufficio:

  • a)gode dell'immunita' di giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni ufficiali, comprese le parole e gli scritti e continua a beneficiare di questa immunita' dopo la cessazione delle proprie funzioni. Tale previsione si applica anche agli esperti nazionali distaccati;
  • b)e' esente da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Ufficio. Tale previsione si applica anche agli esperti nazionali distaccati che non abbiano la cittadinanza italiana o che non siano stabilmente residenti in Italia;
  • c)e' esente, assieme ai suoi Familiari e alle persone al seguito al suo servizio domestico, da tutte le forme di restrizione all'immigrazione e di registrazione degli stranieri;
  • d)gode, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, delle agevolazioni riconosciute al personale di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia;
  • e)puo' importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni dal Paese di ultima residenza o da quello di cui e' cittadino, a titolo di primo insediamento, per un periodo di un anno ad iniziare dalla data della loro assunzione in servizio presso l'Ufficio e per un massimo di due spedizioni la propria mobilia e i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle condizioni di mercato di tale Paese, che sara' registrato in una categoria particolare;
  • f)beneficera', per un periodo di due anni ad iniziare dalla comunicazione del suo arrivo, e salvo che non sia cittadino italiano o stabilmente residente in Italia, dell'esenzione dall'IVA su acquisti e/o importazioni di mobilia ed altri effetti personali, necessari per il proprio insediamento, per un valore superiore al limite stabilito dalla legislazione italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia;
  • g)puo', se non ha importato un veicolo in conformita' alla lettera e), acquistare, al momento della presa di servizio, un veicolo senza dazi ed imposte. Detto veicolo e' esente da tasse automobilistiche;
  • h)puo' esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle proprie funzioni presso l'EASO, senza divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in proprio uso e possesso. 3. Oltre ai privilegi e alle immunita' definite ai paragrafi precedenti, al Capo dell'Ufficio, assieme ai suoi Familiari, sono riconosciuti i privilegi e le immunita', le agevolazioni e le facilitazioni accordate dall'Italia ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia, nei limiti di cui al presente Accordo e salvo che non sia di cittadinanza italiana o stabilmente residente in Italia.

Testo vigente dal 29 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;155~accordo-art10 · fonte su Normattiva