Art. 13 (Allegato)
[1]ARTICOL0 13
[2]IMPIEGO DEI FAMILIARI
[3]1. Su richiesta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia puo' autorizzare i Familiari del Personale del TUB a svolgere attivita' di lavoro autonomo o subordinato in Italia. I suddetti familiari e i loro datori di lavoro sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, di sicurezza sociale e di diritto del lavoro. 2. Se un Familiare desidera intraprendere una nuova attivita' di lavoro o riavviare un'attivita' gia' terminata, una nuova richiesta di autorizzazione e' richiesta ai sensi del presente Articolo. 3. Privilegi e immunita' non si' applicano alle attivita' di lavoro autorizzate ai sensi del presente Articolo.
Testo vigente dal 4 dicembre 2024
