1. Chiunque violi o trascuri di ottemperare alle disposizioni di legge la cui applicazione e' soggetta a controllo da parte degli ispettori del lavoro in agricoltura e' immediatamente perseguibile penalmente o civilmente, senza alcun preavviso. La legge nazionale puo' tuttavia contemplare delle eccezioni per quei casi in cui il preavviso deve essere dato al fine di rimediare alla situazione contingente o adottare misure preventive. 2. Gli ispettori del lavoro avranno facolta' di decidere se dare avvertimenti o consigli anziche' intentare o sollecitare azioni legali.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~art22 · fonte su Normattiva