Art. 9 (Convenzione 109)
1. L'aliquota utilizzata per determinare il corrispettivo, in altravaluta, del salario o trattamento di base previsto all'articolo 6 sara' data dal rapporto fra la parita' di quella moneta e la parita' della sterlina inglese, o del dollaro statunitense. 2. Trattandosi della valuta di un membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro e membro del Fondo monetario internazionale, la parita' sara' data dal valore corrente di tale valuta in virtu' dello statuto del Fondo monetario internazionale. 3. Trattandosi della valuta di un membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro non membro del Fondo monetario internazionale, la parita' sara' data dal tasso ufficiale di cambio, in base al peso e titolo dell'oro o del dollaro Stati Uniti in vigore il 1 luglio 1944, normalmente utilizzato per pagamenti o traslazioni nelle ordinarie transazioni internazionali. 4. Trattandosi di valuta cui non si applicano le disposizioni di uno dei due precedenti paragrafi:
- a)l'aliquota adottata ai fini del presente articolo sara' fissata dal Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro interessato;
- b)questi informera' della sua decisione il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, il quale la trasmettera' immediatamente agli altri membri che abbiano ratificato la presente convenzione;
- c)nei sei mesi successivi alla data in cui l'informazione sara' stata trasmessa dal Direttore generale, qualsiasi altro membro che abbia ratificato la convenzione potra' informare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro delle obiezioni da lui mosse contro tale decisione; in tal caso, il Direttore generale ne informera' il membro interessato nonche' gli altri membri che abbiano ratificato la convenzione e sottoporra' la questione al comitato previsto dall'articolo 22;
- d)le presenti disposizioni troveranno applicazione qualora il membro interessato modifichi la propria decisione. 5. Qualsiasi modifica del salario o del trattamento di base dovuta al cambiamento dell'aliquota utilizzata per determinare il corrispettivo in altra valuta entrera' in vigore al massimo all'inizio del secondo mese successivo a quello in cui sara' entrato in vigore il ritocco apportato al rapporto fra le parita' delle valute in questione.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
