1. II sistema di ispezione del lavoro in agricoltura sara' tenuto a:

  • a)garantire l'applicazione delle disposizioni di legge relative alle condizioni di lavoro ed alla salvaguardia dei lavoratori nello esercizio della loro professione, quali le disposizioni concernenti la durata del lavoro, i salari, il riposo settimanale e le ferie, la sicurezza, l'igiene ed il benessere, l'impiego delle donne, dei bambini e degli adolescenti, nonche' altre materie connesse, nella misura in cui gli ispettori del lavoro sono chiamati a garantire l'applicazione di dette disposizioni;
  • b)fornire informazioni e consigli tecnici a imprenditori e lavoratori circa i mezzi piu' validi per osservare le disposizioni di legge;
  • c)attirare l'attenzione della competente autorita' sulle anomalie o abusi non specificatamente sanati dalle disposizioni di legge esistenti e sottoporre le proposte per un miglioramento della legislazione vigente. 2. La legislazione nazionale puo' affidare agli ispettori del lavoro in agricoltura funzioni di assistenza o controllo riguardanti l'applicazione di disposizioni di legge relative alle condizioni di vita dei lavoratori e delle loro famiglie. 3. Qualora altre funzioni siano affidate agli ispettori del lavoro in agricoltura, queste non debbono ostacolare l'esercizio dei loro compiti principali ne' pregiudicare in alcun modo l'autorita' o la imparzialita' loro necessarie nei confronti di imprenditori e lavoratori.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~art6 · fonte su Normattiva