1. Il ricorso continuato ad ore di straordinario sara' evitato nella misura del possibile. 2. Il tempo necessario all'espletamento dei seguenti lavori non sara' computato nella normale durata del lavoro ne' considerato come straordinario, ai fini di questa parte della presente convenzione:

  • a)lavori ritenuti necessari ed urgenti dal comandante onde salvaguardare la sicurezza della nave, del carico o delle persone imbarcate;
  • b)lavori richiesti dal comandante onde soccorrere navi o persone in pericolo;
  • c)appelli, esercitazioni in caso di incendio o di imbarco e analoghe esercitazioni prescritte dalla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, vigenti al momento;
  • d)lavori straordinari dovuti a formalita' doganali, quarantena o altre formalita' sanitarie;
  • e)lavori ordinari e indispensabili richiesti agli ufficiali per la determinazione della posizione della nave e per le osservazioni meteorologiche;
  • f)i tempi supplementari imposti dal cambio della guardia. 3. Nulla di quanto contemplato dalla presente convenzione potra' essere interpretato nel senso di intaccare il diritto e l'obbligo del comandante della nave di esigere lavori che ritenga necessari alla sicurezza ed alla buona navigazione della nave, o l'obbligo di un ufficiale o del personale di espletare detti lavori.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-109-art19 · fonte del testo