1. La competente autorita' potra' esentare dall'applicazione della presente parte della convenzione tutti gli ufficiali che non ne siano gia' esenti in virtu' dell'articolo 11, con riserva delle seguenti condizioni:

  • a)in virtu' dei contratti collettivi, gli ufficiali dovranno beneficiare di condizioni di lavoro che compensino pienamente, dietro garanzia della competente autorita', la mancata applicazione di questa parte della convenzione;
  • b)il contratto collettivo dovra' essere stato originariamente stipulato prima del 30 giugno 1946 ed essere ancora direttamente vigente, o vigente in quanto rinnovato. 2. Qualsiasi Membro che invochi le disposizioni di cui al paragrafo 1 dovra' sottoporre al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro dati esaurienti su eventuali contratti collettivi di questo tipo; il Direttore generale sottoporra' quindi una sintesi delle informazioni ricevute al comitato menzionato all'articolo 22. 3. Tale comitato esaminera' se i contratti collettivi del cui rapporto e' investito, prevedono condizioni di lavoro che compensino pienamente la mancata applicazione di questa parte della convenzione. Ciascun membro che abbia ratificato la convenzione si impegnera' a tener conto di eventuali osservazioni o suggerimenti fatti dal comitato in merito a tali contratti collettivi; si impegnera', inoltre, a portare queste osservazioni o suggerimenti a conoscenza delle organizzazioni degli armatori o degli ufficiali, controparti di detti contratti collettivi.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-109-art17 · fonte su Normattiva