Art. 27 (Convenzione 109)
1. La presente convenzione non sara' vincolante che per i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro i cui strumenti di ratifica siano stati registrati dal Direttore generale. 2. La convenzione entrera' inizialmente in vigore sei mesi dopo la data in cui le seguenti condizioni saranno state soddisfatte, e cioe' allorche':
- a)gli strumenti di ratifica di nove dei seguenti membri saranno stati registrati: Repubblica federale tedesca, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Danimarca, Spagna, Stati Uniti d'America, Finlandia, Francia, Grecia, India, Irlanda, Italia, Giappone, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Purtogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Svezia, Turchia, Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, Jugoslavia;
- b)almeno cinque dei membri i cui strumenti di ratifica siano stati registrati possiedano ciascuno, alla data della loro registrazione, una flotta mercantile il cui tonnellaggio lordo sara' uguale o superiore ad un milione di tonnellate registrate;
- c)il tonnellaggio complessivo della flotta mercantile dei membri le cui ratifiche siano state registrate sara' al momento della registrazione uguale o superiore a quindici milioni di tonnellate di stazza lorda registrate. 3. Le precedenti disposizioni sono state adottate in vista di facilitare, incoraggiare e accelerare la ratifica della presente convenzione da parte degli Stati membri. 4. Successivamente alla sua entrata in vigore iniziale, la presente convenzione entrera' in vigore per ciascun membro sei mesi dopo la data di registrazione del suo strumento di ratifica.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
