Art. 28 (Convenzione 109)
1. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione potra' denunziarla allo scadere dei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione con atto inoltrato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denunzia non avra' effetto se non un anno dopo la sua registrazione. 2. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione che, entro un anno dallo scadere del periodo di cinque anni di cui al paragrafo precedente, non si sia avvalso della facolta' di denunzia contemplata dal presente articolo, dovra' ritenersi vincolato per un altro periodo di cinque anni e, successivamente, potra' denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni quinquennio nei termini previsti dal presente articolo.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
