Art. 15 (Convenzione 133)
1. La presente convenzione sara' vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale. 2. La presente convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo la data alla quale saranno state registrate le ratifiche di dodici Stati membri possessori ciascuno di una marina mercantile di oltre 1 milione di tonnellate di stazza, essendo inteso che almeno quattro di essi dovranno possedere ciascuno una marina mercantile di almeno 2 milioni di tonnellate di stazza. 3. In seguito, la presente convenzione entrera' in vigore per ciascuno Stato membro sei mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
