Art. 4 (Convenzione 132)
1. Chiunque abbia compiuto, nel corso di un determinato anno, un periodo di servizio di durata inferiore al periodo richiesto per aver diritto alla totalita' del congedo prescritto all'articolo 3 di cui sopra, avra' diritto, per l'anno in questione, a un congedo pagato di durata proporzionalmente ridotta. 2. Ai fini del presente articolo, il termine "anno" indica un anno civile o qualsiasi altro periodo della stessa durata fissato dalla autorita' competente o dall'organismo appropriato nel Paese interessato.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
