1. Chiunque abbia compiuto, nel corso di un determinato anno, un periodo di servizio di durata inferiore al periodo richiesto per aver diritto alla totalita' del congedo prescritto all'articolo 3 di cui sopra, avra' diritto, per l'anno in questione, a un congedo pagato di durata proporzionalmente ridotta. 2. Ai fini del presente articolo, il termine "anno" indica un anno civile o qualsiasi altro periodo della stessa durata fissato dalla autorita' competente o dall'organismo appropriato nel Paese interessato.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-132-art4 · fonte su Normattiva