1. La gente di mare che abbia effettuato, nel corso di un determinato anno, un periodo di servizio di una durata inferiore al periodo richiesto per avere diritto alla totalita' del congedo prescritto dal precedente articolo, avra' diritto, per il detto anno ad un congedo annuale retribuito di una durata proporzionalmente ridotta. 2. Ai fini della presente Convenzione, il termine "anno" si riferisce ad un anno civile od ogni periodo della stessa durata.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;159~art4 · fonte su Normattiva