Art. 3 (Convenzione 132)
1. Tutte le persone cui si applica la convenzione avranno diritto a un congedo annuale pagato di una determinata durata minima. 2. Ciascun membro che ratifichi la Convenzione dovra' specificare la durata del congedo in una dichiarazione annessa alla ratifica. 3. La durata del congedo non dovra' in alcun caso essere inferiore a tre settimane di lavoro per un anno di servizio. 4. Ciascun membro che abbia ratificato la Convenzione potra' informare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, con una successiva dichiarazione, che aumenta la durata del congedo specificata al momento della ratifica di essa.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
