Art. 6 (Convenzione 132)
1. I giorni festivi ufficiali e consuetudinari che si situino o meno nel periodo di congedo annuale non saranno computati nel congedo pagato annuale minimo prescritto al paragrafo 3 dell'articolo 3 di cui sopra. 2. A condizioni da stabilirsi da parte dell'autorita' competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese, i periodi di inabilita' al lavoro derivanti da malattie o incidenti non possono essere calcolati nel congedo pagato minimo annuale, prescritto al paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente convenzione.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
