1. I giorni festivi ufficiali e consuetudinari che si situino o meno nel periodo di congedo annuale non saranno computati nel congedo pagato annuale minimo prescritto al paragrafo 3 dell'articolo 3 di cui sopra. 2. A condizioni da stabilirsi da parte dell'autorita' competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese, i periodi di inabilita' al lavoro derivanti da malattie o incidenti non possono essere calcolati nel congedo pagato minimo annuale, prescritto al paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente convenzione.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-132-art6 · fonte su Normattiva