1. Il funzionamento del congedo annuale pagato potra' essere autorizzato dall'autorita' competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese. 2. A meno che non sia diversamente stabilito da accordo tra il datore di lavoro e la persona impiegata interessata, e a condizione che la durata del servizio di questa persona le dia diritto a un tale periodo di congedo, una delle frazioni di congedo dovra' corrispondere almeno a due settimane ininterrotte di lavoro.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-132-art8 · fonte su Normattiva