Art. 8 (Convenzione 132)
1. Il funzionamento del congedo annuale pagato potra' essere autorizzato dall'autorita' competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese. 2. A meno che non sia diversamente stabilito da accordo tra il datore di lavoro e la persona impiegata interessata, e a condizione che la durata del servizio di questa persona le dia diritto a un tale periodo di congedo, una delle frazioni di congedo dovra' corrispondere almeno a due settimane ininterrotte di lavoro.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
