1. Chiunque prenda il congedo previsto dalla presente convenzione deve ricevere, per tutta la durata di detto congedo, almeno la normale o media remunerazione (ivi compreso, ove tale remunerazione comporti prestazioni in natura, il controvalore di queste, a meno che non si tratti di prestazioni permanenti di cui l'interessato goda indipendentemente dal congedo pagato), calcolata secondo un metodo da stabilirsi da parte dell'autorita' competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese. 2. I compensi dovuti in base al paragrafo 1 sopracitato dovranno essere versati alla persona impiegata interessata prima del suo congedo, a meno che non sia diversamente stabilito mediante accordo tra il datore di lavoro e detta persona.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-132-art7 · fonte su Normattiva