Art. 4 (Convenzione 134)
1. Disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro dovranno essere contemplate in testi di legge, raccolte di direttive o altri appositi strumenti. 2. Tali disposizioni verteranno su tutte le disposizioni di carattere generale relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro suscettibili di applicazione al lavoro dei marittimi e dovranno precisare le misure da adottare per la prevenzione degli infortuni legati all'esercizio del mestiere di marittimo. 3. Tali disposizioni dovranno vertere in particolare sui seguenti punti:
- a)disposizioni generali e disposizioni di base;
- b)aspetti strutturali delle navi;
- c)macchinari;
- d)speciali misure di sicurezza al di sopra e al di sotto dei ponti;
- e)materiale di carico e scarico;
- f)prevenzione ed estinzione degli incendi;
- g)ancore, catene e cavi;
- h)carichi pericolosi e zavorre;
- i)attrezzature individuali di protezione.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
