1. Le disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni contemplate all'articolo 4 dovranno chiaramente indicare l'obbligo della loro applicazione da parte di armatori, marittimi ed altre persone interessate. 2. In genere, all'obbligo per l'armatore di fornire materiale protettivo o altri dispositivi di prevenzione infortuni dovranno corrispondere disposizioni in virtu' delle quali ai marittimi sara' fatto obbligo di utilizzare detto materiale e detti dispositivi e di rispettare le misure di prevenzione loro predisposte.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-134-art5 · fonte su Normattiva