Art. 5 (Convenzione 134)
1. Le disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni contemplate all'articolo 4 dovranno chiaramente indicare l'obbligo della loro applicazione da parte di armatori, marittimi ed altre persone interessate. 2. In genere, all'obbligo per l'armatore di fornire materiale protettivo o altri dispositivi di prevenzione infortuni dovranno corrispondere disposizioni in virtu' delle quali ai marittimi sara' fatto obbligo di utilizzare detto materiale e detti dispositivi e di rispettare le misure di prevenzione loro predisposte.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
