Art. 9 (Convenzione 134)
1. La competente autorita' dovra' favorire e, per quanto possibile, tenuto conto delle condizioni proprie di ogni Paese, prevedere l'inclusione dell'insegnamento relativo alla prevenzione infortuni e all'igiene del lavoro nei programmi dei centri di formazione professionale destinati ai marittimi delle diverse categorie e funzioni; tale insegnamento dovra' rientrare nei programmi stessi di insegnamento professionale. 2. Inoltre, dovranno essere prese le piu' opportune misure, ad esempio con avvertenze ufficiali contenenti le necessarie istruzioni, onde attirare l'attenzione dei marittimi su determinati rischi.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
