Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Art. 10 (Convenzione 134)
I membri dovranno adoperarsi, ricorrendo ove necessario all'aiuto di organizzazioni intergovernative e ad altre organizzazioni internazionali, ad uniformare al massimo le varie altre disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
