Ai fini della presente convenzione, i termini "rappresentanti dei lavoratori" indicano le persone riconosciute come tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale, che esse siano:

  • a)rappresentanti sindacali, cioe' rappresentanti nominati o eletti da sindacati o dai membri di sindacati;
  • b)oppure rappresentanti eletti, cioe' rappresentanti liberamente eletti dai lavoratori dell'azienda in conformita' con le disposizioni della legislazione nazionale o di accordi collettivi, e le cui funzioni non si estendano ad attivita' riconosciute, nei Paesi interessati, di competenza esclusiva dei sindacati.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-135-art3 · fonte su Normattiva