Art. 2 (Convenzione 135)
1. Ai rappresentanti dei lavoratori, nell'azienda, devono essere concesse delle agevolazioni in modo da permettere loro di svolgere rapidamente ed efficacemente le loro funzioni. 2. A questo riguardo si deve tener conto sia delle caratteristiche del sistema di relazioni professionali predominante nel Paese, sia delle esigenze, dell'importanza e delle possibilita' dell'azienda interessata. 3. La concessione di tali agevolazioni non deve ostacolare il buon funzionamento dell'azienda interessata.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
