1. Ciascun membro la cui economia e i cui servizi amministrativi non abbiano raggiunto uno sviluppo sufficiente potra', previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, limitare, in un primo tempo, il campo di applicazione della presente Convenzione. 2. Ciascun membro che si avvale del paragrafo I del presente articolo dovra' specificare, in una dichiarazione allegata alla sua ratifica, i settori di attivita' economica o i tipi di imprese ai quali verranno applicate le disposizioni della presente Convenzione. 3. Il campo di applicazione della presente Convenzione dovra' comprendere almeno: le industrie estrattive; le industrie manifatturiere; l'edilizia ed i lavori pubblici; l'elettricita', il gas e l'acqua; i servizi sanitari; i trasporti, magazzini e comunicazioni; le piantagioni e le altre aziende agricole sfruttate soprattutto per scopi commerciali; sono escluse le aziende familiari o di piccole dimensioni che producono per il mercato locale e non impiegano regolarmente lavoratori salariati. 4. Ciascun membro che ha limitato il campo di applicazione della Convenzione in virtu' del presente articolo:

  • a)dovra' indicare, nei rapporti che deve presentare ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, la situazione generale dell'impiego o del lavoro degli adolescenti e dei bambini nei settori di attivita' che sono esclusi dal campo d'applicazione della presente Convenzione, nonche' i progressi realizzati in vista di una piu' ampia applicazione delle disposizioni della Convenzione;
  • b)potra', in qualunque momento, estendere il campo di applicazione della Convenzione con una dichiarazione indirizzata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-138-art5 · fonte su Normattiva