Art. 4 (Convenzione 138)
1. Se sara' necessario e dopo avere consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, l'autorita' competente potra' non applicare la presente Convenzione a limitate categorie di impiego o di lavoro qualora l'applicazione della presente Convenzione a dette categorie dovesse sollevare particolari e importanti difficolta' d'esecuzione. 2. Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione dovra' indicare, adducendo i motivi, nel suo primo rapporto sull'applicazione di quest'ultima, che deve presentare ai sensi dell'articolo 22 della costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, le categorie di impiego che saranno state escluse ai sensi del paragrafo i del presente articolo, ed esporre, nei suoi successivi rapporti, lo stato della sua legislazione e della sua prassi relative a dette categorie, precisando in quale misura e' stato dato effetto o si intende dare effetto alla presente Convenzione per quanto riguarda dette categorie. 3. Il presente articolo non autorizza ad escludere dal campo di applicazione della presente Convenzione gli impieghi o i lavori previsti dall'articolo 3.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
