La presente Convenzione non si applica ne' al lavoro effettuato da bambini o da adolescenti in istituti scolastici, in scuole professionali o tecniche o in altri istituti di formazione professionale, ne' al lavoro effettuato da ragazzi di almeno quattordici anni in aziende qualora tale lavoro venga compiuto conformemente alle condizioni prescritte dalle autorita' competenti previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, e faccia parte integrante:

  • a)o di un insegnamento o di una formazione professionale la cui responsabilita' spetti in primo luogo ad una scuola o ad un istituto di formazione professionale;
  • b)o di un programma di formazione professionale approvato dall'autorita' competente ed eseguito principalmente e interamente in una azienda;
  • c)o di un programma di orientamento professionale destinato a facilitare la scelta di una professione o di un tipo di formazione professionale.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-138-art6 · fonte su Normattiva