Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Art. 3 (Convenzione 74)
Un certificato di marinaio qualificato puo' essere rilasciato ad ogni persona la quale, all'entrata in vigore della presente convenzione in un territorio determinato, svolge od ha svolto tutte le mansioni di marinaio qualificato o di capociurma o una mansione equivalente.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
