Art. 7 (Convenzione 74)
1. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione potra' denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denunzia avra' effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione. 2. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, trascorso un anno dalla scadenza del periodo di dieci anni menzionato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della facolta' di denunzia prevista al presente articolo, sara' vincolato per un altro periodo di dieci anni e, in seguito, potra' denunziare la presente convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni, alle condizioni previste al presente articolo.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
