1. I piani regionali SAR, adottati dalle amministrazioni competenti delle due Parti contraenti, servono da base alla collaborazione tra i servizi SAR delle due Parti contraenti. 2. Questi piani precisano:
- a)I limiti delle regioni SAR;
- b)La designazione dei centri di coordinamento SAR (RCC);
- c)La definizione dei mezzi d'intervento aerei e terrestri;
- d)Le reciproche facilitazioni raccomandate. 3. Le autorita' responsabili provvedono affinche' ciascun servizio SAR riceva qualunque informazione che possa risultare utile circa l'aggiornamento o le modifiche delle installazioni e dei mezzi SAR dell'altra Parte contraente.
Testo vigente dal 9 marzo 1994
