1. I piani regionali SAR, adottati dalle amministrazioni competenti delle due Parti contraenti, servono da base alla collaborazione tra i servizi SAR delle due Parti contraenti. 2. Questi piani precisano:

  • a)I limiti delle regioni SAR;
  • b)La designazione dei centri di coordinamento SAR (RCC);
  • c)La definizione dei mezzi d'intervento aerei e terrestri;
  • d)Le reciproche facilitazioni raccomandate. 3. Le autorita' responsabili provvedono affinche' ciascun servizio SAR riceva qualunque informazione che possa risultare utile circa l'aggiornamento o le modifiche delle installazioni e dei mezzi SAR dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;157~accordo-art2 · fonte su Normattiva