[1]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA

[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta, qui di seguito denominati "Parti Contraenti":

[3]VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 a successive modifiche ed integrazioni e considerato in particolare che, ai sensi dell'art. 4 - comma 13 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502, i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le strutture sanitarie del Sovrano Militare Ordine di Malta (S.M.O.M.), relativamente all'attivita' assistenziale, sono disciplinati da apposito Accordo da stipularsi tra il Governo Italiano e lo S.M.O.M.; CONSIDERATO che gli anzidetti rapporti per effetto del sopra citato Decreto Legislativo n. 502 del 1992 non possono continuare ad essere disciplinati dalle disposizioni contenute nella Legge 23 dicernbre 1978, n. 833 (art. 41); CONSIDERATO che le strutture sanitarie dello S.M.O.M. in Italia sono costituite da un presidio ospedaliero a da strutture ambulatoriali e che per la relativa gestione lo S.M.O.M. si avvale dell'Associazione Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.), ente pubblico di diritto melitense; VISTO il parere del Consiglio di Stato Sezione II in data 9 dicembre 1998; NELL' INTENTO di dare applicazione al disposto del succitato art. 4 - comma 13 -del Decreto Legislativo n. 502 del 1992, salva successiva revisione della disciplina convenzionale; hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo 1 1. II presente Accordo disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le strutture sanitarie di ricovero e ambulatoriali appartenenti al Sovrano Militare Ordine di Malta relativamente all'attivita assistenziale, ai sensi ed in prima attuazione dell'art. 4, comma 13 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 con riguardo all'assistenza prestata a cittadini italiani e ad altri soggetti a tali fini equiparati secondo l'ordinamento italiano. 2. Le strutture sanitarie di cui al comma 1, che debbono corrispondere ai relativi requisiti previsti dalla normativa italiana, sono costituite:

  • a)dall'ospedale San Giovanni Battista, qui di seguito denominato "Ospedale", con annessi ambulatori che opera in Roma nel settore della riabilitazione.
  • b)dai Centri Anti Diabetici (C.A.D.) che prioritariamente operano nel campo della prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito e delle sue complicanze e che sono dislocati sul territorio italiano nelle seguenti localita' ROMA: Via Giovanni da Empoli n. 4/C; Via Concordia n. 38; Via Q. Cantoni n. 20;Via A. Irpino n. 7; Via C. Negro n. 16; Via Palmiro Togliatti n. 889-897; VITERBO: Via Genova n. 120. LATINA: Piazzale Carturan n. 50. MILANO: Via Rezia n. 4. ANDRIA: Via Bottego n. 9.
  • c)dai Poliambulatori con annesse sezioni C.A.D., dislocate a ROMA, Piazzale Marconi (EUR) n. 12 e a NAPOLI, Via del Priorato n. 18. 3. Le opere di ampliamento, trasformazione e ammodernamento delle strutture sanitarie di cui al comma 1 sono preventivamente concordate col Ministero della Sanita', d'intesa con la Regione competente in cui e' dislocata la struttura, in base alle norme dell'ordinamento italiano vigenti.

Testo vigente dal 4 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-09;157~accordo-art1 · fonte su Normattiva