[1]PROTOCOLLO

[2]ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

[3]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Malta, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica l'Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo e Scambio di Note, firmato a Valletta il 16 luglio 1981 (qui di seguito "l'Accordo"), hanno convenuto quanto segue:

[4]ARTICOLO I

[5]Il paragrafo (3) dell'Articolo 2 "Imposte considerate" e' soppresso e sostituito dal seguente:

[6]"(3) Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono:

[7](a) per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle societa'; (iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");

[8](b) per quanto concerne Malta: l'imposta sul reddito, (qui di seguito indicata quale "imposta maltese");

Testo vigente dal 28 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-04-30;77~protocollo-arti · fonte su Normattiva