[1]ARTICOLO V

[2]Ciascuno Stato contraente notifichera' all'altro il completamento delle procedure richieste dalla, propria legislazione interna per l'entrata in vigore del Protocollo. Il Protocollo entrera' in vigore alla data della ricezione dell'ultima di queste notifiche e le sue disposizioni avranno effetto in entrambi gli Stati contraenti.

[3]Il presente Protocollo restera' in vigore fino a quando restera' in vigore l'Accordo.

[4]In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

[5]Fatto in duplice esemplare a Roma il 13 giorno di marzo 2009 nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[6]Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica di Malta

[7]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 28 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-04-30;77~protocollo-artv · fonte su Normattiva