1. Si applicano al personale in servizio presso le strutture sanitarie di cui all'art. 1 le vigenti disposizioni in materia di incompatibilita' di rapporto esclusivo e di attivita' libero professionale intramuraria ed extramuraria. 2. Il regolamento di organizzazione dell'attivita' libero professionale intramoenia approvato dal Ministero della Sanita' va trasmesso alla Regione competente.
Testo vigente dal 4 luglio 2003
