1. Si applicano al personale in servizio presso le strutture sanitarie di cui all'art. 1 le vigenti disposizioni in materia di incompatibilita' di rapporto esclusivo e di attivita' libero professionale intramuraria ed extramuraria. 2. Il regolamento di organizzazione dell'attivita' libero professionale intramoenia approvato dal Ministero della Sanita' va trasmesso alla Regione competente.

Testo vigente dal 4 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-09;157~accordo-art10 · fonte su Normattiva