1. Nel caso di interruzione temporanea di uno o piu servizi assistenziali l'Ospedale ne da' immediata comunicazione al Ministero della Sanita' e alla Regione interessata. 2. Il Ministero della Sanita', compiuti i necessari accertamenti e d'intesa con la Regione competente, puo' autorizzare l'Ospedale ad avvalersi dei servizi di altre strutture pubbliche o accreditate che abbiano manifestato la propria disponibilita' al riguardo, fissando un congruo termine entro il quale i servizi possono essere ripristinati.

Testo vigente dal 4 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-09;157~accordo-art11 · fonte su Normattiva