1. Nel caso di interruzione temporanea di uno o piu servizi assistenziali l'Ospedale ne da' immediata comunicazione al Ministero della Sanita' e alla Regione interessata. 2. Il Ministero della Sanita', compiuti i necessari accertamenti e d'intesa con la Regione competente, puo' autorizzare l'Ospedale ad avvalersi dei servizi di altre strutture pubbliche o accreditate che abbiano manifestato la propria disponibilita' al riguardo, fissando un congruo termine entro il quale i servizi possono essere ripristinati.
Testo vigente dal 4 luglio 2003
