1. Per l'esercizio della libera professione intramuraria sono riservati all'interno della struttura ospedaliera spazi adeguati secondo le disposizioni vigenti dell'ordinamento italiano. 2. Il ricovero in camere a pagamento ovvero il ricovero richiesto in regime di attivita' libero professionale nonche' la fruizione di prestazioni in regime di libera attivita' professionale comporta l'esborso da parte dell'utente di una quota tariffaria ai sensi delle vigenti disposizioni dell'ordinamento italiano.

Testo vigente dal 4 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-09;157~accordo-art9 · fonte su Normattiva