1. L'attivita' didattica e l'eventuale attivita' di ricerca devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni vigenti con particolare riguardo alla salvaguardia della dignita' del paziente e comunque della riservatezza degli utenti e dei loro familiari. 2. L'attivita' di ricerca, qualora comporti pratiche mediche sulla persona, e' svolta con il consenso informato del paziente e di chi ne esercita la tutela.

Testo vigente dal 4 luglio 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-06-09;157~accordo-art8 · fonte su Normattiva