1. L'attivita' didattica e l'eventuale attivita' di ricerca devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni vigenti con particolare riguardo alla salvaguardia della dignita' del paziente e comunque della riservatezza degli utenti e dei loro familiari. 2. L'attivita' di ricerca, qualora comporti pratiche mediche sulla persona, e' svolta con il consenso informato del paziente e di chi ne esercita la tutela.
Testo vigente dal 4 luglio 2003
