[1]' della Sede

[2]1. Qualsiasi persona autorizzata ad accedere a qualsiasi luogo ai sensi di qualsiasi disposizione di legge non potra' esercitare tale prerogativa nei confronti della Sede dell'Agenzia, salvo se in possesso di un'autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale o dal Capo della Sede da questi designato e facente le sue funzioni. Tuttavia, in caso di incendio o emergenze di altra natura che richiedano un tempestivo intervento di tutela si presume l'esistenza di detta autorizzazione. Qualsiasi persona entrata nella Sede con la presunta autorizzazione del Direttore Generale o del Capo della Sede dovra', su richiesta del Direttore Generale o del Capo della Sede, abbandonare immediatamente i luoghi. 2. In altri casi, il Direttore Generale o il Capo della Sede valuteranno con la dovuta considerazione una richiesta di autorizzazione presentata dalle autorita' dello Stato italiano per entrare nella Sede senza pregiudicare gli interessi dell'Agenzia.

Testo vigente dal 12 agosto 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157~art9 · fonte su Normattiva