[1]ARTICOLO III

[2]INVIOLABILITA' DELLA SEDE

[3]1. La sede e' inviolabile. Nessun soggetto che eserciti un'autorita' pubblica nella Repubblica Italiana potra' entrare nella Sede per svolgere alcuna funzione se non con il consenso del Direttore dell'Ufficio.

[4]2. In caso di calamita' naturale, incendio o qualsiasi altra emergenza che costituisca una minaccia immediata per la vita umana, si presuppone il consenso del Direttore dell'Ufficio.

[5]3. L'Ufficio non puo' essere utilizzato in alcun modo che sia incompatibile con le funzioni dell'Organizzazione.

Testo vigente dal 20 luglio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-07-12;95~accordo-artiii · fonte su Normattiva