(1) Il personale dell'Agenzia godra' dei seguenti privilegi e immunita': (a) all'interno e nei confronti di qualsiasi Paese ospitante, immunita' da processi legali rispetto a parole scritte o pronunciate e ogni atto commesso nelle sue funzioni ufficiali. Tale immunita' continuera' ad applicarsi anche qualora gli individui interessati abbiano cessato di appartenere al personale dell'Agenzia, ma solo per quanto riguarda le questioni relative al ruolo che hanno ricoperto in precedenza presso l'Agenzia. Tale immunita' non sara' concessa, tuttavia, nel caso di violazioni del codice della strada commesse da personale dell'Agenzia, ne' in caso di danni causati da un veicolo o altro mezzo di trasporto appartenente a o adoperato da o per conto di qualunque membro del personale dell'Agenzia; (b) all'interno e nei confronti di qualsiasi Paese ospitante, inviolabilita' di tutte le sue carte e documenti ufficiali; e (c) all'interno e nei confronti di qualsiasi Paese ospitante in cui sia ubicata la consueta sede di lavoro, ai membri del personale dell'Agenzia e ai loro familiari conviventi al seguito sono accordati gli stessi servizi di rimpatrio concessi ai diplomatici stranieri nei periodi di crisi internazionale. (2) Il paragrafo (1)(a) non si applica a cittadini o residenti permanenti del rispettivo Paese ospitante per quanto riguarda le violazioni di leggi nazionali sulla protezione delle informazioni classificate come da Capitolo IX. (3) Il paragrafo (1)(c) non si applica a cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante.

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184~art38 · fonte su Normattiva