[1]ARTICOLO XIII MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE
[2]1. I membri del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione, nell'espletamento delle loro funzioni, godranno dei seguenti privilegi ed immunita': (a) Inviolabilita' personale, compresa l'immunita' dall'arresto o dal fermo; (b) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera (c) del presente Articolo, per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni; (c) l'immunita' giurisdizionale non verra' applicata alle giurisdizioni civili e amministrative della Repubblica Italiana in relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante o aereo, utilizzato da o di proprieta' delle persone interessate, ove tali danni non siano risarcibili da assicurazione; (d) inviolabilita' di tutte le carte e documenti; (e) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale; (f) le stesse immunita' e facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea; (g) le stesse immunita' e facilitazioni per bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, nel rispetto delle misure di sicurezza che uno Stato puo' applicare secondo il diritto internazionale.
Testo vigente dal 12 agosto 2016
