[1]Cessazione anticipata del programma

[2]1. Il Paese ricevente o inviante potranno far cessare un programma di scambio in ogni momento dando all'altra Parte un preavviso di sei mesi delle proprie intenzioni. 2. Le competenti autorita' militari delle Parti possono stabilire procedure per la mutua soddisfazione che non siano incoerenti con quanto disposto in questo Accordo per attuare gli intenti del citato Accordo e dare efficacia ai suoi contenuti. 3. La cessazione dell'Accordo non dovra' influire su programmi e attivita' in corso creati ai sensi del presente Accordo, a meno di diverso accordo intervenuto tra le Parti a tale fine.

Testo vigente dal 22 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;157~accordo-art13 · fonte su Normattiva