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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1936-XV, n. 2154, riguardante l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, con la seguente modificazione:

[9]Nell'articolo 11, dopo le parole: « ad eccezione », sono aggiunte le seguenti: « dell'articolo 1, che ha vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno ».

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 19 aprile 1937 - Anno XV

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]Mussolini - Di Revel

[14]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 20 settembre 1937 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-04-19;1572~art1 · fonte del testo