1. A bordo di ogni nave, uno o piu' spazi di dimensioni adeguate rispetto alla portata della nave e all'effettivo che costituisce l'equipaggio, dovranno essere predisposti su di un ponte scoperto, affinche' l'equipaggio vi possa accedere allorche' non e' di servizio. 2. Locali di ricreazione opportunamente situati e arredati convenientemente dovranno essere previsti per gli ufficiali e per il personale subalterno. Qualora, oltre alle mense, non si sia provveduto a predisporre tale tipo di locali, le mense dovranno essere arredate e sistemate in modo da farne le veci.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~art12 · fonte su Normattiva