1. I locali destinati all'alloggio dell'equipaggio saranno convenientemente illuminati. 2. Con riserva delle sistemazioni speciali che possono essere autorizzate per le navi passeggeri, i dormitori e i refettori saranno provvisti d'illuminazione naturale nonche' d'illuminazione artificiale adeguata. 3. Ogni nave sara' dotata di un impianto che permetta d'illuminare elettricamente l'alloggio dell'equipaggio. Se non esistono a bordo due fonti indipendenti di produzione di elettricita', sara' previsto un sistema sussidiario d'illuminazione per mezzo di lampade o di apparecchi d'illuminazione di modello appropriato. 4. Nelle cabine, ogni cuccetta sara' munita di una lampada da notte elettrica. 5. Norme appropriate d'illuminazione naturale ed artificiale saranno fissate dall'autorita' competente.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~convenzione-133-art11 · fonte su Normattiva